Aprire una partita IVA per un artista in Italia non significa semplicemente scegliere un codice ATECO e iniziare a emettere fatture. Pittori, scultori, illustratori, performer, attori, musicisti e danzatori possono infatti essere soggetti a regole fiscali e, soprattutto, previdenziali differenti.
La prima distinzione da fare è tra artisti visivi, che normalmente esercitano un’attività di lavoro autonomo legata alla creazione artistica, e artisti e professionisti dello spettacolo, per i quali entra in gioco la disciplina specifica del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo dell’INPS, l’ex ENPALS.
A complicare il quadro c’è un’importante novità: dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, utilizzata operativamente dalle amministrazioni dal 1° aprile 2025. Chi apre oggi una partita IVA deve quindi fare riferimento ai nuovi codici e non alle classificazioni riportate in molte guide pubblicate negli anni precedenti.
Quando un artista deve aprire la partita IVA?
Il punto di partenza non è quanto si guadagna, ma come viene esercitata l’attività.
Ai fini IVA, il DPR 633/1972 definisce esercizio di arti e professioni l’esercizio «per professione abituale, ancorché non esclusiva» di un’attività di lavoro autonomo. In altri termini, un artista può avere anche un altro lavoro: ciò che conta è che la sua attività artistica abbia assunto carattere professionale e abituale.
Non esiste quindi una regola secondo cui «sotto i 5.000 euro non serve la partita IVA».
La soglia dei 5.000 euro riguarda invece un’altra questione: l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS nel caso del lavoro autonomo occasionale. L’INPS precisa infatti che i primi 5.000 euro annui rappresentano una franchigia ai fini contributivi per il lavoratore autonomo occasionale.
La distinzione è importante.
Se, per esempio, una persona realizza eccezionalmente un’illustrazione su commissione, senza organizzare né promuovere stabilmente questa attività, può ricorrere, quando ne ricorrono effettivamente i presupposti, al lavoro autonomo occasionale.
Diverso è il caso dell’artista che nel corso dell’anno cerca clienti, accetta regolarmente commissioni, espone e vende le proprie opere con continuità, pubblicizza i propri servizi professionali o costruisce stabilmente la propria attività economica. In presenza del requisito dell’abitualità, il modesto ammontare iniziale dei compensi non elimina di per sé l’obbligo IVA.
Come si apre materialmente una partita IVA
Per le persone fisiche che esercitano un’attività artistica o professionale l’apertura della posizione IVA avviene attraverso la dichiarazione di inizio attività destinata all’Agenzia delle Entrate.
Il modello utilizzato per imprese individuali e lavoratori autonomi è il modello AA9/12, con il quale possono essere comunicati anche successive variazioni dei dati o la cessazione dell’attività.
La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività.
Tra le informazioni fondamentali da indicare figurano il codice dell’attività economica svolta e il regime fiscale applicato.
Ed è proprio la scelta del codice ATECO uno dei passaggi ai quali un artista dovrebbe prestare maggiore attenzione.
Partita IVA per pittori, scultori e artisti visivi: quale codice ATECO?
Con ATECO 2025 è stato introdotto un codice particolarmente chiaro per gli artisti visivi:
90.12.00 – Attività di creazione di arti visive.
Secondo le note esplicative ufficiali dell’Istat, la categoria comprende l’attività di artisti indipendenti quali:
- scultori;
- pittori;
- vignettisti e fumettisti;
- caricaturisti;
- incisori;
- acquafortisti;
- calligrafi;
- attività di arte visiva in forma digitale;
- creazioni artistiche mediante installazioni luminose.
È quindi il primo codice da prendere in considerazione per numerosi artisti contemporanei che producono autonomamente opere d’arte visiva.
Questo non significa però che sia automaticamente corretto per ogni persona che opera nel sistema dell’arte. Un fotografo, un grafico, un curatore, un restauratore, un gallerista o chi svolge prevalentemente commercio di opere può rientrare in classificazioni differenti. Lo stesso Istat precisa, ad esempio, che il commercio al dettaglio di dipinti e sculture svolto dalle gallerie commerciali ricade in un’altra categoria.
Il codice ATECO deve pertanto descrivere l’attività effettivamente esercitata, non genericamente il fatto di lavorare nel mondo dell’arte.
Un artista visivo deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
Per il libero professionista privo di una propria Cassa professionale, il riferimento previdenziale ordinario è la Gestione Separata INPS.
L’INPS specifica che l’iscrizione riguarda i liberi professionisti titolari di partita IVA per i quali non è stata istituita una Cassa previdenziale autonoma. La relativa pagina istituzionale è stata aggiornata nel maggio 2026.
Per il 2026 l’INPS ha fissato, per i liberi professionisti non coperti da altra previdenza obbligatoria, un’aliquota complessiva della Gestione Separata pari al 26,07%, secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 3 febbraio 2026. Situazioni differenti, per esempio l’esistenza di un’altra copertura previdenziale obbligatoria, possono comportare aliquote diverse.
È importante ricordare che i contributi previdenziali sono una voce distinta dalle imposte sul reddito.
Regime forfetario o regime ordinario?
Una volta stabilito che è necessaria la partita IVA, occorre scegliere il regime fiscale applicabile.
Per moltissimi artisti che iniziano l’attività la prima ipotesi da verificare è il regime forfetario.
La normativa vigente prevede, tra i requisiti, che nell’anno precedente siano stati conseguiti ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e che le spese sostenute per lavoratori e collaboratori non abbiano superato complessivamente 20.000 euro lordi. Esistono inoltre diverse cause di esclusione che devono essere verificate caso per caso.
Superati gli 85.000 euro ma non i 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime avviene, secondo le condizioni previste dalla legge, dall’anno successivo; se invece ricavi o compensi superano 100.000 euro, il regime forfetario cessa di applicarsi nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia.
Quante tasse paga un artista in regime forfetario?
Il regime prevede un’imposta sostitutiva del 15% applicata non direttamente all’intero fatturato, ma al reddito determinato secondo le regole forfetarie previste per l’attività esercitata, dal quale sono poi deducibili i contributi previdenziali obbligatori secondo la disciplina vigente.
Per chi avvia una nuova attività e possiede i requisiti richiesti dalla legge, l’aliquota dell’imposta sostitutiva scende al 5% per l’anno di apertura e per i quattro periodi d’imposta successivi. Fra le condizioni previste, il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa e la nuova attività non deve rappresentare, salvo le eccezioni previste dalla legge, la mera prosecuzione di una precedente attività.
È però sbagliato tradurre il «5%» o il «15%» in «questa è tutta la tassazione dell’artista»: al carico fiscale devono infatti essere affiancati i contributi previdenziali, che seguono regole autonome.
Quando può essere preferibile il regime ordinario?
Il forfetario non è sempre la soluzione più adatta.
Un artista può sostenere spese consistenti per studio, materiali, produzione delle opere, collaboratori, trasporto, attrezzature o servizi professionali. Nel regime forfetario il reddito non viene calcolato sottraendo analiticamente dal fatturato tutti questi costi effettivamente sostenuti.
In circostanze del genere può essere opportuno confrontare il risultato con quello del regime ordinario, nel quale entrano in gioco le normali regole IVA e le regole analitiche di determinazione del reddito.
Non esiste quindi un regime fiscalmente migliore in assoluto: dipende dalla struttura economica concreta dell’attività.
E la fatturazione elettronica?
La fattura elettronica è ormai uno degli adempimenti ordinari anche per i contribuenti che operano in regime forfetario.
Le fatture elettroniche vengono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). L’Agenzia delle Entrate dedica specifiche istruzioni anche alla compilazione delle fatture elettroniche dei contribuenti forfetari.
Quando una fattura contiene operazioni non assoggettate a IVA e supera l’importo previsto dalla normativa sull’imposta di bollo, può essere dovuto il bollo di 2 euro; l’Agenzia individua, tra le fatture elettroniche potenzialmente assoggettate al tributo, quelle con importi superiori a 77,47 euro che rispettano le altre condizioni previste.
Partita IVA per attori, musicisti e artisti dello spettacolo
Per il mondo dello spettacolo il quadro cambia soprattutto sul versante previdenziale.
Anche un attore, un musicista o un altro artista dello spettacolo può esercitare professionalmente come lavoratore autonomo con partita IVA. La classificazione ATECO 2025 contempla, tra gli altri:
90.20.01 – Attività nel campo della recitazione, che comprende gli artisti dello spettacolo come gli attori, inclusi i cabarettisti, e gli attori indipendenti che compaiono in contenuti video e audiovisivi;
90.20.09 – Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche, nella quale rientrano, tra gli altri, danzatori, musicisti, musicisti indipendenti e direttori d’orchestra.
La scelta deve comunque corrispondere alla prestazione realmente esercitata.
Artisti dello spettacolo: partita IVA non significa automaticamente Gestione Separata
È questo probabilmente il punto che distingue maggiormente un artista dello spettacolo da molti altri lavoratori autonomi.
Per le categorie professionali soggette alla disciplina dello spettacolo, l’obbligo previdenziale può ricadere nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), ex ENPALS, anche quando l’artista lavora autonomamente e possiede una partita IVA.
L’INPS precisa infatti che, ai fini dell’obbligo contributivo al Fondo, la natura del rapporto può essere irrilevante: può trattarsi di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, compresa la prestazione professionale svolta da un titolare di partita IVA.
La conseguenza pratica è rilevante.
Per le prestazioni soggette al FPLS, l’obbligo di versamento dei contributi e di presentazione della denuncia contributiva grava normalmente sul datore di lavoro o committente, anche quando il rapporto con l’artista è autonomo, fatto salvo il diritto di rivalsa per la quota a carico del lavoratore.
L’INPS indica per la contribuzione pensionistica ordinaria una misura del 33% del compenso, ripartita, nei casi ordinari indicati dall’Istituto, fra il 23,81% a carico del committente e il 9,19% a carico del lavoratore, ferme restando le discipline specifiche e gli ulteriori contributi eventualmente applicabili.
Per questo motivo un attore o un musicista non dovrebbe trattare automaticamente ogni propria fattura come se fosse quella di un qualsiasi libero professionista iscritto alla Gestione Separata.
Che cos’è l’agibilità INPS per lo spettacolo?
Nel settore dello spettacolo può inoltre entrare in gioco il certificato di agibilità INPS.
Secondo l’Istituto, il certificato riguarda imprese che utilizzano determinate professionalità artistiche e tecniche con rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato e, in specifiche ipotesi, lavoratori autonomi esercenti attività musicali. La scheda ufficiale INPS dedicata all’agibilità è stata aggiornata nell’ottobre 2025.
L’adempimento va quindi verificato in relazione alla categoria professionale, al tipo di evento e alle modalità con cui viene organizzata la prestazione.
Anche nello spettacolo esiste il mito dei 5.000 euro
Nel settore dello spettacolo occorre essere ancora più prudenti quando si sente parlare della presunta soglia generale dei 5.000 euro.
L’INPS e la giurisprudenza richiamata dall’Istituto evidenziano infatti che l’obbligo assicurativo al Fondo dello spettacolo dipende dalla categoria e dalla prestazione svolta e può sussistere anche per prestazioni artistiche occasionali. La franchigia dei 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale soggetto alla Gestione Separata non può pertanto essere automaticamente trasferita alla disciplina previdenziale dello spettacolo.
È una distinzione fondamentale soprattutto per musicisti, attori, performer e organizzatori di eventi.
Artista visivo e artista dello spettacolo: le principali differenze
In termini molto schematici, un pittore o scultore indipendente che esercita professionalmente la propria attività può aprire una partita IVA utilizzando, quando corrisponde all’attività svolta, il codice ATECO 90.12.00 e, non avendo una Cassa professionale specifica, ricadere normalmente nella Gestione Separata INPS.
Un attore, musicista o danzatore può analogamente avere una propria partita IVA e scegliere il regime fiscale applicabile, ma per le prestazioni riconducibili alle categorie dello spettacolo deve verificare l’assoggettamento al FPLS ex ENPALS e gli adempimenti posti in capo al committente.
La partita IVA disciplina quindi il versante fiscale dell’attività, mentre la corretta gestione previdenziale dipende dalla specifica professione e dalle prestazioni concretamente effettuate.
Come aprire la partita IVA per artista: i passaggi essenziali
In pratica, prima di iniziare un’attività artistica professionale occorre:
- definire esattamente l’attività svolta, distinguendo per esempio creazione di opere visive, recitazione, attività musicale, fotografia, grafica, commercio di opere o altre attività;
- individuare il codice ATECO 2025 corretto, utilizzando come riferimento la classificazione ufficiale Istat;
- stabilire se l’attività è professionale o imprenditoriale, perché da questa distinzione possono derivare adempimenti differenti;
- presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività, normalmente mediante modello AA9/12 per il lavoratore autonomo persona fisica;
- scegliere il regime fiscale, verificando i requisiti per il forfetario oppure valutando il regime ordinario;
- definire la posizione previdenziale, verificando Gestione Separata INPS oppure, per le categorie dello spettacolo, FPLS/ex ENPALS;
- attivare la gestione della fatturazione elettronica e degli eventuali bolli;
- per chi opera nello spettacolo, verificare con il committente gli obblighi contributivi, informativi e l’eventuale certificato di agibilità.
Quanto costa aprire una partita IVA da artista?
L’attribuzione della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate non coincide, di per sé, con il pagamento di una tassa annuale per il semplice possesso del numero IVA.
I costi effettivi dell’attività dipendono invece dal regime adottato, dai contributi previdenziali, dall’eventuale assistenza di un commercialista, dal software o servizio utilizzato per la fatturazione e, nei casi in cui l’attività assuma natura imprenditoriale, dagli ulteriori adempimenti eventualmente connessi all’iscrizione al Registro delle Imprese.
Per questo motivo non è corretto indicare una cifra unica valida per «aprire la partita IVA di un artista».
Da tenere presente…
Come sappiamo in Italia la questione è decisamente complessa. Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e sono aggiornate al 29 settembre 2026. La posizione fiscale e previdenziale deve essere valutata da un commercialista sulla base dell’attività concretamente svolta e della situazione personale del contribuente.
Fonti istituzionali consultate
- ISTAT, Classificazione ATECO 2025 e aggiornamento 2026; struttura e note esplicative della classificazione.
- Agenzia delle Entrate, modello AA9/12, istruzioni sulla partita IVA, fatturazione elettronica e imposta di bollo.
- Normattiva, DPR 633/1972 e legge 190/2014 sul regime forfetario.
- INPS, Gestione Separata, aliquote contributive 2026, Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e certificato di agibilità.









